lunedì 6 giugno 2011

Aggiotaggio


Reato compiuto ai danni di banche, allo scopo di turbare il mercato dei titoli e dei valori, indurre il panico nei depositanti o, comunque a menomare la fiducia del pubblico. 
L'interesse protetto consiste nella tutela del risparmio e del credito, che può essere pregiudicata dalla diffusione di notizie che facciano venir meno la fiducia del pubblico verso la banca. 
Delitto commesso da chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione di strumenti non quotati, né in corso di quotazione (art. 2637 c.c.). Qualora le condotte indicate abbiano ad oggetto strumenti quotati o in corso di quotazione si configura la fattispecie di manipolazione del mercato di cui all'art. 185 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo unico finanziario).
La riforma degli illeciti societari, introdotta con il d. lgs. n. 61/02, ha riunificato le precedenti disposizioni in materia di aggiotaggio societario (art. 2628 c.c.), bancario (d.lgs n. 385 del 1° settembre 1993, art. 138) e finanziario (l. n. 157 del 17 maggio 1991, art. 5) nell'unica norma di cui all'art. 2637 c.c. In seguito, per effetto dell'art. 9 della l. n. 62/2005, l'aggiotaggio sugli strumenti quotati o per i quali era stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato è stato disciplinato all'art. 185 del testo unico finanziario del 1998.
L'elemento psicologico è il dolo generico.
Concorre a definire la normativa in materia la fattispecie del Rialzo o ribasso fraudolento dei prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio ex art. 501 c.p., archetipo delle attuali figure di aggiotaggio e di manipolazione del mercato. Tale norma richiede, però, il dolo specifico in quanto la volontà del soggetto agente deve essere finalizzata a cagionare un turbamento del mercato negoziale dei valori o delle merci.

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