La moneta è una fattispecie giuridica. Due sono state infatti le definizioni date della moneta: valore creditizio e valore convenzionale. Poiché convenzione e credito sono fattispecie giuridiche, non v'ha dubbio che la moneta costituisca oggetto della scienza del diritto.
Definita infatti la realtà spirituale del diritto come dimensione del tempo poiché il tempo è l'«Io»che si pone come realtà (secondo la formula Kantiana), esso consiste nella capacità in atto di ricordare, di prevedere, di constatare: ciò che noi definiamo «passato», «presente» e «futuro». Ecco perché, per definire il diritto si parla opportunamente di previsione normativa. Una volta evidenziata la concezione normale e fisiologica del valore in quanto basata - come abbiamo detto - su una concezione dualistica di filosofia della conoscenza, si comprende come la patologia dei giudizi di valore si verifichi quando si muove dalla premessa del monismo hegeliano.
Da tale premessa discende che non si può dare la definizione di moneta se non si dà la definizione del diritto. Il diritto è uno strumento, perché è il risultato di una attività creatrice dello spirito.
Poiché lo strumento è un oggetto che ha valore, non si può definire il diritto (e quindi la moneta) se non si definisce il valore.
Il valore è un rapporto tra fasi di tempo. Così ad esempio una penna ha valore perché prevediamo di scrivere; quindi il valore è un rapporto fra il momento della previsione ed il momento previsto. La prima fase di tempo è il momento strumentale, che attiene all'oggetto, la seconda fase di tempo del valore è il momento edonistico, che attiene al soggetto.
Questo significa che il giudizio di valore è normale o fisiologico, quando si basa sul presupposto della concezione dualistica di filosofia della conoscenza, che distingue l'oggetto dal soggetto.
Su tali premesse si può comprendere come la stessa «realtà spirituale» del diritto sia «tempo intersoggettivo».
Così ad esempio la convenzione monetaria consiste nel rapporto tra il momento previsto del comportamento altrui e quello della previsione che realizza e causa il comportamento proprio. Ognuno è disposto infatti ad accettare moneta contro merce se prevede di poter dare a sua volta moneta contro merce. Lo strumento della convenzione consiste dunque in un fascio di rapporti tra fasi di tempo intersoggettivo, capace di determinare per induzione giuridica il valore indotto ed oggettivarlo come res nova nella moneta, causando la nascita di un bene reale oggetto di diritto di proprietà. Da ciò discende che, essendo la strumentalità prerogativa dell'oggetto, si verifica, in questa fattispecie, la «oggettivazione del tempo».
La strumentalità del diritto ha vari modi di essere, a seconda delle differenti previsioni edonistiche, ossia del diverso scopo cui lo strumento giuridico è destinato. Ci si spiega così perché i romani definivano il giudizio di valore corrispondente alla titolarità di un diritto con la parola «animus»: animus domini, animus possidendi, animus detinendi, animus credenti,ecc.
Per Hegel la realtà altro non è che l'idea della realtà (qui impropriamente si è parlato di «idealismo», mentre giustamente Carmelo Ottaviano rileva che dovrebbe parlarsi di «ideismo»).
Una volta ridotta la realtà all'«io pensante» e confuso conseguentemente l'oggetto col soggetto, sul piano della teoria del valore si fa coincidere il momento strumentale, oggettivo, con quello edonistico, soggettivo.
Si realizza così, per l’«immanenza» del momento edonistico con quello strumentale, la personificazione dello strumento. Nasce la cosiddetta soggettività strumentale o strumento personificato, che è un vero e proprio fantasma giuridico: quello che noi oggi chiamiamo persona giuridica. Ebbene tutte le scuole di diritto societario che hanno trattato della soggettività strumentale, hanno considerato tutto, tranne la cosa più importante: la società strumentalizzante.
Poiché non è concepibile uno strumento senza chi lo adoperi, la soggettività strumentale presuppone necessariamente la società strumentalizzante. Una volta ridotta -per l'immanenza hegheliana- la società a concetto senza contenuto umano, a vuoto fantasma giuridico, cioè a strumento, si deve presupporre la società strumentalizzante. Essa ha necessariamente un'etica economicistica, perché di uno strumento ci si serve: è ridicolo pretendere di servirlo.
Lo scopo della predisposizione di un fantasma giuridico sta nel fatto di attribuirgli il momento edonistico dei valori giuridici, cioè essenzialmente la proprietà, in modo da consentire alla società strumentalizzante la mostruosa possibilità di rappresentare la collettività sociale nel momento edonistico del valore.
Sarebbe come dire - assumendo come parametro l'apologo di Menenio Agrippa - che, mentre il popolo assume la funzione di avere fame, il governo assume quella di mangiare in rappresentanza del popolo. Ecco perché la soggettività strumentale è uno strumento intrinsecamente perverso. Con le soggettività strumentali comandano i peggiori perché, per quanto sopra detto, si è ineluttabilmente condizionati da un'etica economicistica, che contrappone al principio del conviene essere giusti, quello del è giusto ciò che conviene.
Oggi il mondo è pieno di fantasmi, e non a caso stiamo vivendo tempi di decadenza in un regime di patologia giuridica.
Una volta dimostrato che, con la soggettività strumentale, si è realizzata la trasposizione del momento edonistico dei valori giuridici dalla persona umana alla persona giuridica e per essa, alle società strumentalizzanti, poiché la proprietà è godimento giuridicamente protetto dei beni, si comprende come la persona giuridica sia servita ad espropriare la collettività a favore delle società strumentalizzanti. In questo senso, capitalismo di stato e capitalismo privato convergono sul comune denominatore della utilizzazione della soggettività strumentale. Come nello stato socialista la proprietà è del fantasma stato e non dei cittadini, così nella società anonima o nella multinazionale, la proprietà è della società fantasma e non del socio.
Mammona, che in aramaico significa denaro, altro non è che la società anonima ante litteram.Mancando infatti il concetto di persona giuridica, l'unico concetto di persona, diversa dalla persona umana, disponibile nella cultura del tempo, era la divinità che fu appunto strumentalizzata per espropriare la collettività dei valori monetari.
La moneta ha valore perché è la misura del valore. Poiché ogni unita di misura ha la qualità corrispondente a ciò che deve misurare, come il metro ha la qualità della lunghezza perché misura la lunghezza, così la moneta ha la qualità del valore perché misura il valore.
Per questo motivo il simbolo monetario non è solamente la manifestazione formale della convenzione monetaria, ma anche il contenitore del valore indotto ed incorporato nel simbolo: quello che noi chiamiamo potere d’acquisto.
Nella moneta si verifica una fattispecie analoga a quella dell'induzione fisica. Come nella dinamo si trasforma energia meccanica in energia elettrica, così nella moneta si trasforma il valore di una convenzione, di un fumus juris, in un bene reale oggetto di diritto di proprietà. L'ostacolo di fronte al quale tutti i monetaristi si sono trovati basa sull'errore iniziale di non aver definito la moneta come fattispecie giuridica e lo stesso diritto come strumento o bene esso stesso: come espressione cioè di un valore proprio diverso da quello del bene oggetto del diritto.
Su questo equivoco iniziale si è preteso di giustificare il valore monetario sulla base della riserva d'oro, confondendo e spacciando sotto la parvenza di valore creditizio il valore indotto, ossia configurando la moneta come titolo di credito rappresentativo dell’oro.
Questa tesi è clamorosamente errata perché basata su una concezione materialistica del valore. Quando si parla dell'oro si concepisce il cosiddetto valore intrinseco come una proprietà del metallo. Anche l'oro ha valore non perché sia tale, ma perché ci si e messi d'accordo che lo abbia. In breve anche il valore intrinseco altro non è che valore indotto. Siccome questo metallo è stato considerato tradizionalmente come simbolo monetario, per consuetudine gli è stato attribuito il valore indotto. Ciò significa che anche l'oro ha valore per il semplice fatto che ci si è messi d'accordo che lo abbia. Poiché la convenzione è una fattispecie giuridica ed ogni unita di misura è convenzionalmente stabilita, la materia prima per creare moneta è esattamente la medesima che serve per creare fattispecie giuridiche, e cioè spazio e tempo; tempo che è la previsione normativa, ovvero il giudizio di valore corrispondente alla titolarità del diritto e spazio che è la materia con cui si manifesta (la cosiddetta forma del diritto). Questo elemento materiale può essere l'oro o qualsiasi altro simbolo di costo nullo, come carta ed inchiostro. Questo aspetto della irrilevanza del valore della merce con cui il simbolo monetario si manifesta, è acutamente rilevato da un monetarista attento: il Nussbaun, il quale nell'analizzare la storia monetaria delle colonie americane, rileva che quando delle merci venivano accettate come moneta, si verificavano contestualmente due fenomeni: aumentavano di valore e la merce di cattiva qualità acquistava lo stesso valore di quella di buona qualità. Ci si può spiegare questo fenomeno con un esempio: se noi abbiamo in tasca due banconote una nuova e l'altra logora, per noi hanno lo stesso valore. Così avveniva anche ad esempio per le pelli di castoro usate appunto come moneta.
Da ciò si evince che il valore della merce utilizzata come simbolo monetario è del tutto irrilevante. Tanto e vero che se io compro oggi una sterlina d'oro al prezzo di duecentomila lire, scambio il simbolo aureo con due pezzi di carta, cioè con «merce» del valore di poche lire. Questo prova che anche l'oro altro non e, come tutte le monete, che una fattispecie giuridica.
E’ gran tempo ormai che si esca definitivamente dall'equivoco di spacciare sotto la parvenza di valore creditizio il valore monetario.
Per comprendere le differenze fondamentali tra moneta e credito basta muovere dalle seguenti considerazioni:
- il credito si estingue col pagamento, la moneta continua a circolare dopo ogni transazione, perché, come ogni unita di misura è un bene ad utilità ripetuta;
- nel credito, come in ogni fattispecie giuridica, prima si vuole il precetto normativo e poi lo si manifesta; nella moneta, prima si crea la manifestazione formale, cioè i simboli monetari e poi le si attribuisce il valore all'atto dell'emissione. Chi crea il valore della moneta non è infatti chi la emette, ma chi l'accetta. Come nell'induzione fisica nasce l'energia elettrica con la rotazione degli elettrodi, così nell'induzione giuridica nasce il valore monetario all'atto dell'emissione cioè quando inizia la fase dinamica della circolazione della moneta;
- il valore del credito è causato dalla promessa del debitore, come avviene nella cambiale in cui l'emittente è il debitore. il valore della moneta è causato dall’accettazione del primo prenditore perché egli sa, come membro della collellettività nazionale, che gli sarà accettata da tutti i partecipi della convenzione monetaria, cioè dalla collettività che crea appunto per questo il valore indotto della moneta;
- il valore del credito è sottoposto al rischio dell'inadempimento. il valore monetario è attuale e certo perché per l'induzione giuridica la moneta, pur essendo un ben immateriale, è un bene reale oggetto di diritto di proprietà. Poiché il valore del titolo di credito è causato dalla promessa del debitore, sottoscrivendo il simbolo monetario sotto la parvenza di una falsa cambiale, il Governatore della Banca Centrale induce la collettività nel falso convincimento che sia lui stesso a creare il valore monetario. In tal modo la Banca Centrale non solo espropria ed indebita la collettività nazionale del suo denaro, ma pone le premesse--come vedremo per usurpare tramite la sovranità monetaria la stessa sovranità politica.
Nella relazione al disegno di legge sul conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d’Italia varata dal Consiglio dei Ministri il 10 febbraio 1993, è contenuta una preziosa dichiarazione, rara per la sua brevità e per il suo contenuto di verità scandalosa. «La ratio di queste disposizioni» - recita la relazione - «è evidente: garantire la piena indipendenza delle Banche Centrali e della Banca Centrale Europea nella gestione della politica monetaria... In conseguenza non si consente agli esecutivi degli Stati firmatari del trattato di esercitare signoraggio in senso stretto: ovvero di appropriarsi di risorse attraverso l'emissione di quella forma di debito inesigibile che è la moneta inconvertibile a corso legale».
Dunque:
- Esistono delle risorse che non sono di chi se ne appropria, altrimenti sarebbe impossibile appropriarsene.
- Normalmente non dovrebbe essere consentito a nessuno di «appropriarsi» di risorse altrui e non solamente agli «esecutivi degli Stati firmatari del trattato», mentre invece ciò deve essere consentito solamente alle Banche Centrali ed alla Banca Centrale Europea (che avrebbero così per legge la licenza di rubare»).
- L’oggetto del furto dovrebbe consistere in un «debito inesigibile» ossia nelle «false cambiali» delle banconote («Lire mille pagabili a vista al portatore. F.to il Governatore della Banca Centrale») che come tali non dovrebbero avere alcun valore. Il valore di un debito è infatti causato dalla sua esigibilità. Ed altro è dire che è inesigibile perché il debitore non «può» pagare, altro è dire--come nel nostro caso--che è inesigibile perché il debitore (cioè la Banca Centrale) ha per legge la garanzia di non pagare.
Se fosse vera questa tesi, siccome il debito inesigibile è uno strumento inutile, le Banche Centrali non ruberebbero nulla.
Ezra Pound |
Una volta dimostrato che la moneta ha valore indotto causato dalla convenzione sociale, approfittando della circostanza che l'emissione della cambiale è prerogativa del debitore, le Banche Centrali apparendo come debitori di false cambiali, si sono arrogate il potere di esercitare «signoraggio» per «appropriarsi di risorse» monetarie, ossia del valore indotto creato dalle collettività nazionali con il risultato di espropriare ed indebitare le collettività nazionali del loro denaro, senza contropartita. E’ questa la grande usura intuita da Pound.
Carlo Azeglio Ciampi |
Il dottor Ettore Torri, Procuratore generale aggiunto della Procura della Repubblica di Roma, ha convenuto che qui sussisterebbero gli estremi dell'elemento materiale della truffa, mancherebbe l'elemento psicologico del dolo. Forse ha inteso con ciò dire che Le Banche Centrali avrebbero raggiunto un tale grado di professionalità della truffa da aver consolidato il convincimento di avere il diritto di farla.
Nessun commento:
Posta un commento